I limiti sopravvenuti all'ipoteca del riscossore sono applicabili ai procedimenti pendenti
Cassazione civile, sez. I, 20 Gennaio 2021, n. 993. Pres. Genovese. Est. Scalia.
Esecuzione forzata - Ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 - Soglia rilevante - Disciplina sopravvenuta - Applicabilità - Fattispecie
Nella controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni a causa del superamento dei limiti dell'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, l'oggetto della domanda giudiziale ricomprende quello speciale limite costituito dal divieto di cui al precedente art. 76, che impone al riscossore di non procedere all'esecuzione immobiliare in ragione dell'ammontare del credito inferiore ad una determinata soglia, sicchè la modifica, affidata alle leggi nel tempo succedutesi, del limite entro il quale è fatto divieto al riscossore di procedere ad iscrizione ipotecaria nei confronti del privato debitore, deve trovare applicazione nei procedimenti che siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore delle norme che hanno fissato i nuovi importi. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte di appello aveva riconosciuto la legittimità dell'ipoteca, iscritta in data 24 ottobre 2005, sulla base dell'erroneo presupposto dell'irrilevanza del nuovo limite all'esecuzione fissato della l. n. 248 del 2005 entrata in vigore solo il 3 dicembre 2005). (massima ufficiale)