Distrazione di spese processuali in favore del difensore e facoltà di richiedere al cliente la differenza
Cassazione civile, sez. VI, 21 Maggio 2021, n. 14082. Pres. Orilia. Est. Grasso.
Disciplina prevista dall'art. 93 c.p.c. - Distrazione di spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa - Autonomia del rapporto con il soccombente rispetto a quello tra cliente vittorioso e suo procuratore - Conseguenze - Legittimazione del procuratore al recupero di somme ulteriori rispetto a quelle liquidate o di pagamento integrale dei compensi dal cliente
In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicchè rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. (massima ufficiale)