Domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione: non occorre la notifica dell'avviso di accertamento o di addebito
Cassazione Sez. Un. Civili, 11 Novembre 2021, n. 33408. Pres. Curzio. Est. Perrino.
Avviso di addebito e avviso di accertamento esecutivo ex artt. 29 e 30 d.l. n. 78 del 2010 - Idoneità in funzione dell’insinuazione al passivo - Notifica - Necessità - Esclusione - Produzione dell’estratto di ruolo - Sufficienza
Ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo. (massima ufficiale)