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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26511 - pubb. 07/01/2022.

Prededuzione del credito del professionista: deve essere idoneo a contribuire alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa


Cassazione Sez. Un. Civili, 31 Dicembre 2021, n. 42093. Pres. Amendola. Est. Ferro.

Concordato preventivo – Credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti – Prededuzione – Condizioni e limiti


In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.. (Massima ufficiale)

Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta


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