Sottrazione alla destinazione condominiale dell'alloggio del portiere
Cassazione civile, sez. VI, 22 Novembre 2021, n. 35957. Pres. Lombardo. Est. Scarpa.
Alloggio del portiere – Sottrazione alla destinazione condominiale – Applicabilità della disciplina della comunione – Sussistenza – Conseguenze in tema di contribuzione alle spese di riparazione del sovrastante lastrico solare di proprietà o uso esclusivi
Allorché l'alloggio del portiere non sia più destinato ad uso condominiale, si applica ad esso la disciplina della comunione in generale, con la conseguenza che i partecipanti a siffatta comunione devono contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento del bene, ivi comprese quelle occorrenti - come nella specie - per la riparazione del lastrico solare che funge da copertura, ex art. 1126 c.c., in proporzione al solo valore millesimale dell'unità sita nella colonna sottostante al lastrico. (massima ufficiale)