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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26795 - pubb. 10/03/2022.

Compensi di avvocato: quando trova applicazione il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c.


Cassazione civile, sez. VI, 11 Gennaio 2022, n. 567. Pres. Amendola. Est. Iannello.

Avvocato - Procedimento di ingiunzione per il pagamento di competenze professionali - Foro di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. - Ambito di applicazione - Prestazioni rese in favore del Ministero dello Sviluppo economico quale componente di un comitato di esperti


In tema di pagamento di compensi di avvocato, il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. trova applicazione solo se la domanda monitoria abbia ad oggetto l'onorario per prestazioni professionali rese dall'avvocato direttamente al cliente rappresentato e difeso in giudizio e non anche ove si riferisca al credito al compenso maturato dal medesimo professionista nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico per l'attività da lui svolta quale componente di un comitato di esperti incaricati della valutazione di proposte progettuali, non venendo in rilievo un'attività prettamente difensiva per la quale sia richiesta l'iscrizione all'albo. (massima ufficiale)

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