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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27319 - pubb. 19/05/2022.

Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili e giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile


Cassazione civile, sez. III, 21 Marzo 2022. Pres. Frasca. Est. Fiecconi.

Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile - Piena “translatio” - Conseguenze - Rivalutazione della responsabilità del danneggiante - Violazione dell’art. 6 § 2 CEDU - Esclusione - Ragioni


Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, con rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado d'appello, e quest'ultimo accerti la responsabilità dell'agente, non è configurabile una violazione dell'art. 6 § 2 CEDU con riguardo al "secondo aspetto della presunzione di innocenza" considerato dalla Corte EDU nella sentenza 20 ottobre 2020, Pasquini c. Repubblica di San Marino, in quanto con il predetto rinvio si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, con la conseguenza che il giudice civile del rinvio deve procedere ad una autonoma valutazione delle prove raccolte nel processo penale al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito civile, secondo i criteri di accertamento civilistici. (massima ufficiale)

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