Procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio
Cassazione civile, sez. VI, 21 Febbraio 2020, n. 4696. Pres. D'Ascola. Est. Scarpa.
Procedimento di revoca dell'amministratore - Legittimazione passiva - Spettanza al solo amministratore - Conseguenze - Intervento adesivo del condominio o di singoli condomini - Inammissibilità - Conseguenze in tema di spese
Il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio riveste carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore. Tali essendo le caratteristiche del giudizio, non è pertanto ammissibile, in esso, l'intervento adesivo del condominio ovvero di altri condomini rispetto a quello istante, uniche parti legittimate a parteciparvi e contraddirvi essendo il ricorrente e l'amministratore, con la conseguenza che gli effetti del regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c. devono esaurirsi nel rapporto tra costoro. (massima ufficiale)