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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27489 - pubb. 15/06/2022.

Fallimento e Leasing: oneri di allegazione del concedente che intenda insinuare al passivo il proprio credito per equo compenso e risarcimento dei danni


Cassazione civile, sez. I, 18 Maggio 2022, n. 15981. Pres. Scaldaferri. Est. Mercolino.

Leasing traslativo – Fallimento – Credito del concedente – Oneri di allegazione


La domanda di ammissione al passivo dei crediti del concedente per l'equo compenso ed il risarcimento dei danni vantati, ai sensi dell'art. 1526 c.c., a seguito della risoluzione del contratto di leasing traslativo dev'essere corredata dalla specificazione dell'importo che s'intende insinuare al passivo, la cui determinazione, per quanto riguarda il risarcimento del danno, postula anche l'indicazione della somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene restituito dall'utilizzatore ovvero l'allegazione alla domanda di una stima attendibile del valore attuale di mercato del bene, in modo tale da porre il giudice delegato in condizione di valutare il pregiudizio effettivamente subito dal concedente e di procedere, se necessario, alla riduzione ad equità della penale eventualmente pattuita. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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