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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27581 - pubb. 30/06/2022.

I provvedimenti assunti a norma dell'art. 169-bis l. fall. non sono ricorribili per cassazione


Cassazione civile, sez. I, 23 Maggio 2022, n. 16532. Pres. Genovese. Est. Pazzi.

Concordato preventivo – Scioglimento dei contratti – Ricorso per cassazione


I provvedimenti assunti a norma dell'art. 169-bis l. fall. - e quelli emessi in sede di reclamo - sulla richiesta del debitore di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso non sono impugnabili ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., poiché costituiscono atti di esercizio delle funzioni di direzione della procedura concorsuale, non deputati a risolvere controversie su diritti; in caso di autorizzazione (o diniego) allo scioglimento dei contratti, a norma dell'art. 169-bis l. fall., la parte non soddisfatta può adire il giudice e contestare la ritenuta sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per lo scioglimento del contratto attraverso una domanda da proporsi nell'ambito di un giudizio a cognizione piena. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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