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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27897 - pubb. 21/09/2022.

Un caso di inammissibilità dell'intervento in appello


Cassazione civile, sez. II, 22 Luglio 2022, n. 22972. Pres. Lombardo. Est. Grasso.

Interventore titolare di un proprio autonomo diritto - Intervento per sostenere le ragioni di una delle parti - Intervento adesivo dipendente - Caratteristiche - Inammissibilità in appello - Sussiste - Fattispecie


In tema di intervento volontario laddove l'interventore, pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, non in via autonoma - ossia sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti - bensì quale interesse che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, va qualificato come adesivo dipendente e, in quanto tale, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale nè in via incidentale, salvo che essa sia limitata a questioni attinenti alla qualificazione dell'intervento o alla condanna alle spese. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, nell'inerzia delle parti, l'appello proposto da soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di diritto reale di godimento sui fondi dominante e servente nell'ambito di un'azione "negatoria servitutis", in quanto volto esclusivamente a sostenere le ragioni di una delle due parti). (massima ufficiale)