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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28034 - pubb. 15/10/2022.

E’ legittima la registrazione audio delle conversazioni all’insaputa dei colleghi di lavoro?


Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 29 Settembre 2022. Pres. Raimondi. Est. Ponterio.

Privacy – Registrazione di conversazioni – Luoghi di lavoro – Acquisizione di prove utilizzabili in giudizio


Una risposta analitica è stata offerta dalla recente sentenza della Cassazione n. 28398/22, che ha ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato alla dipendente che aveva registrato conversazioni sul posto di lavoro all’insaputa dei colleghi. Si tratterebbe dell’esercizio (legittimo) di un diritto incomprimibile alla difesa. La cassazione ha motivato che:

Il diritto alla difesa ex art. 24 Cost. non è da ritenersi circoscritto alla sola sede processuale, ma si estende ad ogni fatto ed atto teso ad acquisire prove anche precostituite utilizzabili in giudizio.

L’art. 24 Cod. Privacy prevede la legittimità delle registrazioni effettuate all'insaputa dell'interlocutore e di utilizzarle nell'ambito di un procedimento giudiziario, solo nel caso in cui vi sia necessità di tutelare o far valere un diritto e i dati raccolti siano trattati esclusivamente per finalità di difesa e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Conseguentemente, l’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione del bilanciamento fra il diritto alla riservatezza ed alla difesa.

È legittima la registrazione audio solo se strettamente strumentale alla tutela giurisdizionale di un diritto da parte di chi effettua, pertinente alla tesi difensiva, nonché non eccedente le sue finalità.

Resta invece violata la riservatezza se il lavoratore dovesse diffondere la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un proprio diritto.

Al di fuori di tali limiti l’assunzione di registrazioni all'insaputa dei conversanti integra una lesione dei requisiti minimi relativi al dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ. e, dunque, di una condotta idonea a ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. (Federico Manfredi) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Federico Manfredi, Avvocato presso Trifirò & Partners Avvocati