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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28573 - pubb. 20/01/2023.

Credito del perito stimatore che ha contribuito all’allestimento di un concordato preventivo privo di causa concreta


Cassazione civile, sez. I, 27 Dicembre 2022. Pres. Ferro. Est. Pazzi.

Fallimento – Verifica del passivo – Concordato preventivo – Credito professionale – Inadempimento


In sede di verifica del passivo fallimentare, il curatore è il solo legittimato ad eccepire, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., che il prestatore dell’attività professionale ha causalmente contribuito all’allestimento di un concordato preventivo in realtà privo della sua causa concreta, cioè inidoneo al superamento della crisi d’impresa attraverso la regolazione cui è finalizzata la procedura, in tal modo giustificando la non ammissione al passivo, totale o parziale, del credito, essendosi interrotto il nesso funzionale tra prestazione professionale e procedura.


[Fattispecie relativa al credito di un perito stimatore del quale è stata chiesta l’ammissione al passivo per euro 216.489.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)