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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30032 - pubb. 03/11/2023.

L'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa all'accertamento di crediti tributari pregressi


Cassazione civile, sez. V, tributaria, 20 Settembre 2023, n. 26951. Pres. Virgilio. Est. Federici.

Concordato preventivo - Accertamento di crediti dell’Amministrazione finanziaria


L'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale (Cass., n. 9440 del 2019 cit.).


In altri termini, nella materia fiscale ed in tema di sanzioni, l’istanza di concordato preventivo, di cui all’art. 161 L.F., non esclude la suitas della condotta (la consapevolezza dell’inutile decorso del termine di assolvimento del debito erariale), né, tanto meno, costituisce una esimente della condotta colposa, nella quale si concretizza il mancato o tardivo versamento dell’imposta dovuta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)