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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30288 - pubb. 12/12/2023.

Quando il danneggiato sceglie di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica


Cassazione civile, sez. III, 23 Ottobre 2023, n. 29308. Pres. Frasca. Est. Guizzi.

Lesione della salute - Spese mediche sostenute in struttura sanitaria privata anziché pubblica - Danno patrimoniale risarcibile - Art. 1227, comma 2, c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento


Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale. (massima ufficiale)