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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30918 - pubb. 27/03/2024.

Danni da emotrasfusioni, indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 e compensatio lucri cum damno


Cassazione civile, sez. III, 19 Febbraio 2024, n. 4415. Pres. Travaglino. Est. Scoditti.

Danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 - Compensatio lucri cum damno - Scomputo dalle somme liquidate a titolo di risarcimento per invalidità temporanea - Esclusione - Fondamento


In tema di risarcimento dei danni conseguenti a emotrasfusioni infette, l'indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, non dev'essere scomputato, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del pregiudizio da invalidità temporanea, dal momento che l'eterogeneità dei presupposti di fatto di tale voce rispetto all'invalidità permanente (cui il primo comma della suddetta disposizione correla espressamente l'emolumento in discorso) impedisce di configurare l'ingiustificato arricchimento che è alla base del richiamato principio. (massima ufficiale)