Valutazione del merito creditizio e acquisizione della documentazione fiscale
Cassazione civile, sez. I, 11 Giugno 2026, n. 19262. Pres. Terrusi. Est. Zuliani.
Diligenza professionale – Clausole generali – Valutazione del merito creditizio – Merito creditizio – Posizione fiscale dell'impresa – Elementi di valutazione – Merito creditizio – Documentazione fiscale – Valutazione del caso concreto – Finanziamenti garantiti dallo Stato – Valutazione del rischio – Standard professionali
Il giudizio sulla diligenza professionale dell'istituto di credito ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., nell'ambito della valutazione del merito creditizio, costituisce un giudizio di diritto, poiché richiede l'integrazione del contenuto di una clausola generale mediante il ricorso agli standard normativi e professionali vigenti nel settore.
La valutazione del merito creditizio dell'impresa richiedente il finanziamento deve tener conto anche delle informazioni relative alla posizione fiscale e alle passività tributarie, trattandosi di elementi rilevanti ai fini dell'apprezzamento dell'affidabilità economica e finanziaria del richiedente.
Nell'erogazione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, l'istituto di credito è tenuto ad applicare gli standard professionali derivanti dalla normativa unionale, dagli orientamenti EBA e dalla disciplina di vigilanza, acquisendo le informazioni necessarie per un'adeguata verifica del merito creditizio del richiedente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
In tema di insinuazione al passivo fallimentare di crediti bancari, il giudizio sulla diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2 c.c., vertendosi in tema di clausola generale che il giudice è chiamato ad integrare dando concretezza alla sua parte mobile, per adeguarla ad un determinato contesto storico sociale, costituisce attività interpretativa la cui erroneità può essere contestata come vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., tanto più in materia bancaria, ove sussiste normativa primaria e secondaria, anche di origine sovranazionale, che sovraintende alla valutazione del merito creditizio per la concessione di finanziamenti alle imprese da parte degli istituti di credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale fallimentare che aveva ritenuto che la banca fosse esonerata, nel valutare il merito creditizio dell'impresa finanziata poi fallita, dal dovere di richiedere l'esibizione del certificato dei carichi fiscali pendenti, dal quale sarebbe emerso, contrariamente alle apparenti risultanze di bilancio, un gravoso debito erariale, dovendosi valutare la necessità o meno di tale adempimento non in astratto, ma in base a tutte le circostanze specifiche del caso concreto). (Massima ufficiale)