ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7734 - pubb. 05/09/2012.

Aborto della minore e provvedimento di “autorizzazione a decidere”


Corte Costituzionale, 19 Luglio 2012, n. 196. Est. Morelli.

Art. 4 della legge 22/05/1978, n. 194 - Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni dal concepimento - Facoltà della gestante, nella specie minorenne, in presenza delle condizioni previste dalla legge.


Il provvedimento di “autorizzazione a decidere” che, nella procedura di aborto della minore, è chiesto al giudice tutelare, ha contenuto «unicamente di integrazione, della volontà della minorenne, per i vincoli gravanti sulla sua capacità d’agire», rimanendo quindi «esterno alla procedura di riscontro, nel concreto, dei parametri previsti dal legislatore per potersi procedere all’interruzione gravidica»; sicché, «una volta che i disposti accertamenti siansi identificati quale antefatto specifico e presupposto di carattere tecnico, al magistrato non sarebbe possibile discostarsene; intervenendo egli, come si è chiarito, nella sola generica sfera della capacità (o incapacità) del soggetto, tal quale viene a verificarsi per altre consimili fattispecie (per gli interdicendi, ad esempio, ai sensi dell’articolo 414 cod. civ.)». Conformemente alla sopra identificata funzione del procedimento dinanzi al giudice tutelare, è «attribuito a tale giudice – in tutti i casi in cui l’assenso dei genitori o degli esercenti la tutela non sia o non possa essere espresso – il compito di “autorizzazione a decidere”, un compito che (alla stregua della stessa espressione usata per indicarlo dall’art. 12, secondo comma, della legge n. 194 del 1978) non può configurarsi come potestà co-decisionale, la decisione essendo rimessa – alle condizioni ivi previste – soltanto alla responsabilità della donna» (ordinanza n. 76 del 1996); ne consegue che «il provvedimento del giudice tutelare risponde ad una funzione di verifica in ordine alla esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale» (ordinanza n. 514 del 2002). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il testo integrale