Esecuzione forzata ed effetti del mancato deposito della dichiarazione di conformità di cui all'art. 543, co. 4, c.p.c.
Tribunale di Treviso, 27 Ottobre 2022. Est. Munaro.
Espropriazione forzata - Deposito di copie conformi - Art. 543, comma 4, c.p.c.
L’attestazione di conformità del difensore del creditore esecutante prevista dall’art. 543, comma 4, c.p.c. assolve ad una funzione latamente probatoria, in qualche modo di garanzia, circa l’effettività della conformità, ma non assolve alcuna funzione nei casi in cui in causa sia pacifico che le copie sono conformi.
In base alla norma citata, ciò che rileva, e che deve essere presente nel termine ivi previsto, è solo l’effettiva conformità delle copie depositate, non anche il deposito in termini dell’attestazione; infatti, la norma non sanziona con l’inefficacia il deposito tardivo dell’attestazione, che dunque, secondo i principi in tema di patologie processuali, rileva solo sul piano dell’irregolarità. (Marco Pescarollo) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Marco Pescarollo