Sul giudizio di equità dinanzi al giudice di Pace
Tribunale di Milano, 06 Febbraio 2014. Est. Spera.
Giudice di Pace – Pronuncia secondo equità – Cause di valore non superiore ad euro 1.100,00 – Implicita pronuncia di equità anche nel silenzio del giudicante – Sussiste.
Causa dinanzi al giudice di Pace – Oggetto della domanda specificato mediante indicazione del credito – Clausola “o quella maggiore o minore risultante” – Mera clausola di stile – Sussiste.
Le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a millecento euro devono sempre considerarsi pronunciate secondo equità, come previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.c., a prescindere dal fatto che il giudicante abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all’equità oppure abbia espressamente fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all’equità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
In una causa nella quale l'attore indica con precisione l'ammontare del suo credito e chiede che quell'ammontare gli sia attribuito dal giudice, la formula che nel gergo forense si suole aggiungere "o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa" ha natura di un clausola di stile ed è inidonea ad influire sulla determinazione della competenza per valore, sicché quest'ultima resta delimitata dalla somma specificata, non potendo la controversia essere considerata di valore indeterminabile”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)