La mancanza di procura è sanabile ai sensi dell’articolo 182, comma 2, c.p.c.
Tribunale di Milano, 11 Dicembre 2013. Est. Silvia Giani.
Procura alle liti - Nullità - Sanatoria - Mancanza di procura - Applicabilità
La disposizione del secondo comma dell’articolo 182 c.p.c., che consente la sanatoria del difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione o della nullità della procura al difensore, è applicabile non solo all’ipotesi di procure invalida, ma anche a quella di mancanza della stessa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)