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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11245 - pubb. 25/09/2014.

Sotto i 1.100,00 euro il GDP decide SEMPRE secondo equità (anche quando non lo dice)


Tribunale di Milano, 07 Febbraio 2014. Est. Spera.

Controversia di valore non superiore ad euro 1.100,00 – Giudizio del Giudice di Pace “secondo equità” – Sempre sussistente a prescindere dal riferimento del GdP all’equità – Sussiste

Controversia di valore non superiore ad euro 1.100,00 – Giudizio del Giudice di Pace “secondo equità” – Sussiste – Clausola dell’avvocato che chieda un credito preciso “o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa” – idoneità a modificare la competenza – Esclusione – Mera clausola di stile


Le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a millecento euro devono sempre considerarsi pronunciate secondo equità, come previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.c., a prescindere dal fatto che il giudicante abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all’equità oppure abbia espressamente fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all’equità: così Cass. n. 5287/2012; Cass. n. 4079/2005 e Cass. n. 19724/2011. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In una causa nella quale l'attore indica con precisione l'ammontare del suo credito e chiede che quell'ammontare gli sia attribuito dal giudice, la formula che nel gergo forense si suole aggiungere "o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa" ha natura di un clausola di stile ed è inidonea ad influire sulla determinazione della competenza per valore, sicché quest'ultima resta delimitata dalla somma specificata, non potendo la controversia essere considerata di valore indeterminabile (Cass. n. 16318/2011. Si veda anche Cass. n. 7255/2011 e Cass. n. 24153/2010). Pertanto, affinché si possa ritenere che il giudizio instaurato abbia valore superiore a millecento euro (e che di conseguenza il Giudice di Pace non possa decidere secondo equità), non è sufficiente che l’attore abbia domandato la condanna del convenuto al pagamento di un specifico importo e, in via alternativa o subordinata, della maggiore o minore somma, bensì è necessario esaminare la fattispecie concreta ed interpretare la domanda proposta dalla parte, anche alla luce del contenuto complessivo dell’atto di citazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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