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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12641 - pubb. 14/05/2015.

Condizioni per l’esercizio della domanda ex art. 96, comma 2, c.p.c. in autonomo giudizio anziché davanti al giudice di quello in cui è stato commesso il fatto illecito


Tribunale di Verona, 12 Novembre 2014. Est. Vaccari.

Procedimento civile – Spese giudiziali in materia civile – Responsabilità aggravata e lite temeraria – Domanda ex art. 96 comma 2 c.p.c. – Individuazione del giudice che accerta l’inesistenza del diritto quale presupposto di ammissibilità della domanda e non criterio attributivo della competenza

Procedimento civile – Spese giudiziali in materia civile – Responsabilità aggravata e lite temeraria – Domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta in giudizio separato ed autonomo – Ammissibilità – Condizioni e presupposti

Procedimento civile – Spese giudiziali in materia civile – Responsabilità aggravata e lite temeraria – Domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta in giudizio separato ed autonomo – Ammissibilità – Condizioni e presupposti


L’art. 96, comma 2, c.p.c. non detta una regola sulla competenza (non indica cioè davanti a quale giudice va esercitata l’azione riconosciuta dalla norma stessa), ma disciplina un fenomeno endoprocessuale, consistente nell’esercizio, da parte del litigante, del potere di formulare una istanza collegata o connessa all’agire o al resistere in giudizio prevedendo quale presupposto di ammissibilità della domanda che la stessa sia avanzata, tra l’altro, al “giudice che… accerta l’inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compita l’esecuzione”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel caso di sopravvenuta illegittimità della procedura esecutiva promossa sulla base di titolo giudiziale caducato (nella specie: decreto ingiuntivo esecutivo, revocato ad esito del giudizio di opposizione) la proposizione, da parte del già esecutato, di domanda intesa alla rifusione delle spese del processo esecutivo e del danno emergente (quale, in tesi, la differenza tra prezzo di stima e prezzo di aggiudicazione del compendio) non si identifica con l’azione di ripetizione di indebito – cui sono del tutto estranei gli stati soggettivi dell’accipiens - ma con un’azione risarcitoria che ricade sicuramente nell’ambito di applicazione dell’art. 96, 2° comma, c.p.c., i cui presupposti si individuano nella mancanza - nell’esecutante - della normale prudenza che la giurisprudenza di legittimità ravvisa nella consapevolezza della rescindibilità del titolo esecutivo e della provvisorietà dei suoi effetti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Chi intende chiedere il risarcimento del danno per l'eseguita esecuzione forzata illegittima può agire soltanto, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., quale norma speciale rispetto all'art. 2043 c.c., dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, la cui competenza funzionale a decidere sia sull'an che sul quantum rende inammissibile la domanda di condanna generica, con riserva di agire in un separato giudizio per il quantum, che, per espressa previsione normativa, può essere liquidato anche d'ufficio.
L’ordinaria natura endoprocessuale della domanda ex art. 96, 2° comma, c.p.c. non esclude, tuttavia, la proponibilità della domanda stessa in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità aggravata ha avuto origine, ove il simultaneus processus sia stato precluso da ragioni, attinenti all’evoluzione propria dello specifico processo e non dipendenti dalla inerzia della parte danneggiata, che abbiano condotto alla successiva realizzazione del danno. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

(N.d.r. = fattispecie relativa alla revoca di decreto ingiuntivo intervenuta dopo l’aggiudicazione del bene immobile ed in difetto dei presupposti legittimanti il debitore a svolgere la domanda ex art. 96 c.p.c. avanti al giudice dell’esecuzione o a quello dell’opposizione a decreto ingiuntivo)

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