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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14921 - pubb. 04/05/2016.

In caso di rigetto della domanda cautelare l'istanza si può riproporre solo in sede di reclamo


Tribunale di Milano, 12 Marzo 2016. Est. Silvia Giani.

Procedimento cautelare – Ordinanza di rigetto – Riproposizione della domanda avanti a un altro giudice – Inammissibilità – Diversità degli instaurandi giudizi di merito – Irrilevanza


Quand’anche ricorrano le ipotesi che consentono la riproposizione dell’istanza cautelare anteriormente rigettata, esse devono essere prospettate al giudice del reclamo.
In pendenza della fase di reclamo, tutti i fatti dedotti o deducibili devono essere fatti valere in tale fase.
Non rileva la non identità delle domande che il ricorrente ha preannunciato di voler esercitare nei futuri giudizi di merito, perché le domande cautelari sono svincolate dai detti giudizi. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

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