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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25111 - pubb. 09/04/2021.

Opposizione a decreto ingiuntivo, conseguenze dell’adesione alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’opponente


Tribunale di Bologna, 25 Marzo 2021. Est. Costanzo.

Opposizione a decreto ingiuntivo – Eccezione di incompetenza per territorio – Adesione dell’opposto – Conseguenze


Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’adesione del creditore opposto alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’opponente comporta, in applicazione dell’art. 38, comma 2, c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo e la revoca del decreto, mentre, la questione delle spese processuali dovrà essere rimessa al giudice dalle parti indicato come competentedavanti al quale sarà riassunta la causa, al quale spetta la decisione sul merito della controversia e la regolazione delle spese processuali in relazione all’esito complessivo della lite e all’intero svolgimento delle vicende processuali, comprese le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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