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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28228 - pubb. 18/11/2022.

Applicabilità della trattazione scritta ex art. 221, comma 4, D.L. 34/2020 all’udienza di discussione orale di cui all’art. 281 sexies c.p.c.


Tribunale di Verona, 14 Gennaio 2021. Est. Attanasio.

Processo civile – Udienza – Trattazione scritta ex art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020 – Applicazione all’udienza di discussione orale di cui all’art. 281 sexies c.p.c.


La modalità di trattazione scritta dell’udienza stabilita dall’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni con l. n. 77/2020, non è incompatibile con la discussione orale di cui all’art. 281 sexies c.p.c..

L’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020, nel testo introdotto dalla legge di conversione, subordina infatti la facoltà del giudice di disporre la trattazione scritta alle sole condizioni che si tratti di “udienza civile” e che essa non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, condizioni che ricorrono anche nel caso dell’udienza di discussione prevista dall’art. 281 sexies c.p.c..

La circostanza, poi, che la discussione non possa evidentemente essere “orale”, come la norma prescrive, ma sia sostituita dal deposito telematico di note scritte, non segna diversità alcuna rispetto a quanto succede rispetto ad altre udienze, che ugualmente non richiedono la presenza di altri soggetti diversi dai difensori, giacché la trattazione della causa è di regola “orale” ai sensi dell’art. 180 c.p.c., ma il quarto comma dell’art. 221 consente di derogare all’una ed all’altra disposizione.

D'altro canto, il contraddittorio delle parti è garantito dal deposito telematico delle note scritte, nonché dalla facoltà riconosciuta alle parti di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, illustrando le ragioni (non valutate dal giudice al momento di disporre la trattazione scritta) che rendono inopportuna una trattazione solamente scritta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)