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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28812 - pubb. 07/03/2023.

Opposizione a decreto ingiuntivo mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c.


Tribunale di Firenze, 21 Febbraio 2023. Est. Carvisiglia.

Opposizione a decreto ingiuntivo su notule avvocato penalista - Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato nel termine di 40 giorni - Tempestività


L'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui al d.lg. n. 150 del 2011, art. 14, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex art. 163 c.p.c. e ss., ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., innanzi al tribunale in composizione monocratica (avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all' art. 641 c.p.c., nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso), in quanto la scelta delle forme del procedimento monitorio da parte dell'avvocato, creditore di compensi non soggetti al rito di cui al d.lg. n. 150 del 2011, art. 14, non comporta che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada proposta necessariamente nelle forme del rito ordinario di cognizione, rimanendo in facoltà dell'opponente optare per il procedimento sommario, previsto dall' art. 702-bis c.p.c. e segg., ed applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica. (Francesco Toschi Vespasiani) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Francesco Toschi Vespasiani