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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6796 - pubb. 09/01/2012.

Mediazione obbligatoria, interpretazione restrittiva della normativa e azione di responsabilità per diffamazione con mezzo diverso dalla stampa o altro mezzo di pubblicità


Tribunale di Varese, 20 Dicembre 2011. Est. Buffone.

Mediazione cd. obbligatoria – Art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 –  Controversie in materia di da responsabilità da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità – Diffamazione a mezzo di voce e telefono – Condizione di Procedibilità – Non sussiste.


La mediazione cd. obbligatoria, prevista dall’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, costituisce una limitazione alla regola generale dell’accesso diretto alla Giustizia, e, come tutte le ipotesi di giurisdizione cd. condizionata, costituisce quindi una norma eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Ne consegue che l’azione in materia di da responsabilità da diffamazione è sottoposta alla mediazione obbligatoria solo se realizzata “con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità”, non anche con il telefono o la voce. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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