Espressioni offensive contenute negli atti del processo e competenza per la liquidazione del danno
Tribunale di Reggio Emilia, 24 Gennaio 2013. Est. Morlini.
Espressioni offensive contenute negli atti del processo - Liquidazione del danno - Competenza - Giudice innanzi al quale si svolge il giudizio.
Processo civile - Domanda riconvenzionale - Dipendenza dal titolo dedotto in giudizio dall'attore - Collegamento oggettivo che lega le domande principali ieri convenzionali.
Competente ad accertare e liquidare il danno derivante dall’uso di espressioni offensive contenute negli atti del processo, ai sensi dell’articolo 89 c.p.c., è lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni, ed a tale competenza funzionale si può derogare solo in quattro ipotesi: allorquando le espressioni offensive siano contenute in atti del processo di esecuzione, che per sua natura non può avere per oggetto un’azione di cognizione; allorquando esse siano contenute in atti di un processo di cognizione che non si conclude con un provvedimento decisionale, come nel caso di estinzione; allorquando i danni si manifestano in uno stadio processuale in cui non è più possibile farli valere tempestivamente, come nel caso di frasi contenute in comparsa conclusionale; allorquando infine la domanda di risarcimento sia proposta nei confronti non della parte, bensì del suo difensore. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)
La riconvenzionale è ammissibile se dipende dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o se comunque vi è un collegamento oggettivo che lega le domande principali e riconvenzionali. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini
Massimario, art. 36 c.p.c.
Massimario, art. 89 c.p.c.
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