Indeterminatezza della dichiarazione rilasciata dall'avvocato italiano che affianca l'avvocato stabilito, nullità e sanabilità
Tribunale di Verona, 13 Dicembre 2012. Est. Vaccari.
Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 96/2001, dall’avvocato italiano che affianca l’avvocato stabilito, dalla quale non sia possibile evincere che è indirizzata all’autorità giudiziaria davanti alla quale pende il giudizio - Conseguenze - Nullità della stessa e della procura alle liti e dell’atto di citazione - Sanabilità ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c. - Sussiste.
La dichiarazione rilasciata, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 96/2001, dall’avvocato italiano che affianca l’avvocato stabilito è nulla se dal contenuto di essa non sia possibile evincere che è indirizzata all’autorità giudiziaria davanti alla quale pende il giudizio. Conseguentemente sono nulle, per difetto di ius postulandi, anche la procura alle liti e l’atto di citazione sottoscritti (la prima per autentica) dal solo avvocato stabilito. Trattasi peraltro di nullità sanabili ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)