Registro imprese e principio di tipicità degli atti soggetti all''iscrizione
Tribunale di Varese, 17 Maggio 2010. Est. Cosentino.
Registro imprese - Principio di tipicità degli atti soggetti all'iscrizione - Ratio - Incertezza in ordine agli atti da pubblicizzare - Esclusione - Facoltà di pubblicizzare atti diversi da quelli previsti dalla legge - Esclusione.
Trasferimento di quote sociali - Funzione tipica della pubblicità di impresa - Funzione dichiarativa di opponibilità ai terzi delle vicende relative alla impresa - Iscrizione nel registro imprese di domande giudiziali relative al trasferimento di quote - Esclusione.
Registro imprese - Trascrizione di domande giudiziali - Domanda di trasferimento ex articolo 2932 c.c. di partecipazioni sociali - Trascrizione - Esclusione - Effetto prenotativo della domanda giudiziale - Esclusione.
Il principio generale di tipicità degli atti soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese è immanente alla stessa funzione pubblicitaria, la quale non tollera incertezza in ordine agli atti da pubblicizzare né ammette mere facoltà di pubblicizzare atti al di fuori dei casi previsti, in quanto l’affidamento dei terzi sarebbe compromesso dalla possibilità che siano pubblicizzati, con effetti pregiudizievoli, atti dei quali si ignorava incolpevolmente la soggezione a pubblicità.
L’iscrizione nel registro imprese delle domande giudiziali relative a vicende traslative della titolarità della quota di partecipazione sociale non può svolgere di per sé alcuna funzione tipica del sistema vigente di pubblicità di impresa, posto che l’art. 2193 c.c. assegna alla pubblicità del registro delle imprese una funzione dichiarativa di opponibilità ai terzi, coerente alla funzione del sistema di pubblicizzare vicende relative all’impresa (la variazione della compagine sociale) e non già situazioni giuridiche relative a beni (il trasferimento della quota di partecipazione al capitale sociale).
La domanda giudiziale avente ad oggetto il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. di una quota di partecipazione sociale non può essere iscritta sul registro delle imprese in quanto: a) il sistema di pubblicità d’impresa non conosce il meccanismo dell’effetto prenotativo della domanda giudiziale, né è possibile importarlo dalla disciplina speciale della trascrizione, non applicabile né estensivamente né analogicamente; b) la mera opponibilità ai terzi della domanda, derivante dall’eventuale iscrizione, non ha alcuna utilità pratica, in mancanza del suddetto effetto prenotativo; c) il suddetto effetto prenotativo della pubblicità della domanda giudiziale non appare essenziale a soddisfare l’esigenza costituzionale di tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che l’eventuale prevalenza dell’acquisto perfezionato dal terzo nelle more del giudizio, in pregiudizio dell’attore ex art. 2932 c.c., troverebbe tutela sul piano risarcitorio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)