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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 959 - pubb. 01/01/2007.

Aumento di capitale e iscrizione nel registro delle imprese


Tribunale di Mantova, 07 Febbraio 2003. Est. Bernardi.

Banca di Credito Cooperativo - Delibera di destinazione degli utili d'esercizio ad aumento di capitale - Iscrizione nel registro delle imprese - Rifiuto del Conservatore ex artt. 2188 e 2199 c.c. - Legittimità - Modifica di statuto e atto costitutivo - Esclusione.


Non è iscrivibile nel registro delle imprese la delibera di aumento di capitale di società cooperativa non comportando detta fattispecie una modifica dell’atto costitutivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

Il Tribunale di Mantova,

(omissis)

letto il ricorso n. 198/03 R.G. promosso, ex art. 2192 c.c., dalla Banca di Credito Cooperativo di XXX  avverso il decreto emesso il 19-12-2002 dal Giudice Delegato del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Mantova;

rilevato che l’istituto istante aveva chiesto l’iscrizione della deliberazione con la quale era stata stabilita la destinazione della quota di utili netti dell’esercizio 2000 all’aumento gratuito del valore nominale delle azioni, operazione per effetto della quale il valore nominale dell’azione variava da euro 25,82 a euro 26,34;

rilevato che, con l’impugnato decreto, il Giudice del Registro aveva ritenuto legittimo il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di iscrivere l’atto in questione in quanto esulante dagli atti per i quali la normativa vigente prevede tale forma di pubblicità;

osservato che il ricorrente chiede la riforma del provvedimento assumendo che l’art. 2516 c.c. prevede l’applicazione di alcune disposizioni riguardanti le società per azioni facendo però salva la disciplina speciale eventualmente applicabile, nel caso di specie rinvenuta nel disposto di cui all’art. 20 dello statuto sociale ai sensi del quale “il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni…il cui valore nominale non può essere inferiore a euro 25,82 né superiore ad euro 200.00…Il consiglio di amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni” evidenziando altresì la funzione di pubblicità che il Registro delle Imprese svolge ai fini di rendere conoscibili ed opponibili ai terzi determinate notizie;

osservato inoltre che la difesa dell’istante censura l’impugnato decreto facendo presente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice del Registro, con l’originario ricorso ex art. 2189 c.c. era stata chiesta non solo l’iscrizione dell’estratto del verbale del consiglio di amministrazione del 3-5-2001 ma anche di quello dell’assemblea ordinaria tenutasi il 29-4-2001;

osservato che alla fattispecie in esame trovano applicazione le regole contenute nel codice civile (cfr. art. 2517 c.c.);

ritenuto di condividere il rilievo, già svolto dal Giudice del Registro, secondo cui alla stregua del combinato disposto degli artt. 2188 e 2193 c.c. possono costituire oggetto di iscrizione nel Registro delle Imprese solo i fatti per i quali la legge prescrive tale forma di pubblicità laddove la norma statutaria, vincolante le sole parti stipulanti, non può annoverarsi fra le speciali disposizioni (della legge) che l’art. 2193 c.c. fa salve;

considerato che l’art. 20 dello statuto prevede che il valore dell’azione possa oscillare fra un minimo di euro 25,82 ed un massimo di euro 200,00 sicché il preteso aumento di valore, rimanendo contenuto fra tali limiti, non comporta una modificazione dello statuto per la quale sola è previsto il regime pubblicitario di cui all’art. 2193 c.c. (cfr. artt. 2537, 2436 c.c.), dovendosi inoltre notare che nelle società cooperative vige il principio della variabilità del capitale sociale sicché i suoi cambiamenti non determinano la modifica dell’atto costitutivo (cfr. Trib. Bologna 24-1-1996 in Giur. It., 1997,94); 

considerato inoltre che non è stata prodotta copia della precedente versione dello statuto sicché non risulta comunque provato che la delibera assembleare del 29-4-2001 ne abbia determinato una modifica;

P.T.M.

respinge il ricorso.

Si comunichi.