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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1134 - pubb. 24/02/2008.

Omesso adeguamento dello statuto e iscrizione nel regsitro delle imprese


Tribunale di Verona, 07 Dicembre 2007. Est. Vaccari.

Società a responsabilità limitata – Omesso adeguamento dello statuto alle disposizioni introdotte dalla riforma del diritto societario – Ricorso ex art. 2436 cod. civ. avverso il rifiuto del notaio di iscrizione di delibera nel registro delle imprese – Prevalenza delle nuove disposizioni normative in mancanza di volontà contraria dei soci – Iscrizione – Ammissibilità.


Nel caso in cui i soci non abbiano provveduto ad adeguare l’atto costitutivo della società nel termine del 30 settembre 2004, fissato a tal fine dall’art. 223 bis disp. att. cod. civ., qualora non vi sia una manifestazione di volontà di segno contrario dei soci, sulle clausole statutarie difformi dalla nuove disposizioni normative devono prevalere queste ultime e ciò a prescindere dalla natura inderogabile o derogabile delle stesse. (Nel caso di specie si è ritenuta iscrivibile nel registro delle imprese la delibera di scioglimento anticipato di una società a responsabilità limitata il cui statuto, non adeguato alla disciplina introdotta dal D.L.vo 6/2003, disponeva che alle deliberazioni dell’assemblea si applicassero le norme, e quindi le maggioranze, dell’art. 2486 cod. civ. nel testo previgente). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

N.2720/07 V.G

 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Sezione IV Civile

 

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Pronunciando sul ricorso proposto ai sensi degli artt. 2436 3° e 4° comma cc da G. Francesco in qualità di amministratore unico della S. Italia s.r.l;

lette le conclusioni del P.M;

rilevato  che il ricorso è fondato e come tale merita di essere accolto;

rilevato che non può essere condiviso il motivo che il notaio rogante il verbale dell’assemblea dei soci della S. Italia srl del 10 ottobre 2007 ha addotto a giustificazione del suo rifiuto di procedere a richiedere la registrazione nel registro delle imprese della delibera di scioglimento anticipato della società che è stata adottata nel corso della medesima;

che in particolare deve ritenersi che tale delibera, che è stata approvata dall’unanimità dei soci presenti, che rappresentavano il 60 % del capitale sociale, ha di fatto validamente modificato lo statuto della società, che non era stato adeguato alla disciplina introdotta dal D.L.vo 6/2003, nella parte in cui al suo art. 13 prevedeva che alle deliberazioni dell’assemblea si applicassero le norme, e quindi le maggioranze, dell’art. 2486 c.c nel testo previgente;    

che invero deve sicuramente convenirsi con quell’orientamento dottrinale, citato anche dal ricorrente, secondo cui nel caso in cui i soci non abbiano provveduto ad  adeguare l’atto costitutivo delle società entro il termine del 30 settembre 2004, fissato a tal fine dall’art. 223 bis disp. att. c.c, e in difetto di una manifestazione di volontà di segno contrario dei soci, sulle clausole statutarie difformi dalla nuove disposizioni normative devono prevalere queste ultime, a prescindere dalla natura inderogabile o derogabile delle stesse;

che peraltro la ragione di tale prevalenza è diversa per le une e per le altre giacchè per quelle aventi natura inderogabile essa va ravvisata nella loro imperatività mentre per quelle derogabili nella possibilità che possano sempre essere modificate dallo statuto;

che ad una simile interpretazione non è di ostacolo il regime transitorio dell’art. 223 bis disp att. giacchè esso non aveva la funzione di individuare un termine ultimo per poter procedere a tali adeguamenti ma solo quello di consentire alle società di adeguarsi volontariamente alle norme inderogabili ed eventualmente di effettuare una o più delle opzioni che le norme derogabili consentono con un regime deliberativo agevolato;

che tale interpretazione risulta ancor più convincente se si ha riguardo alle inaccettabili conseguenze che comporta quella dalla quale muove il notaio rogante;

che invero quest’ultima comporta che per le società costituite prima del 01 gennaio 2004 si ha un doppio regime costituito  società rette dalle nuove disposizioni e società rette, sia pure in parte ossia per le norme inderogabili, dalla disciplina previgente in contrasto con la finalità del legislatore che è chiaramente quella di introdurre una disciplina uniforme;

che l’ulteriore conseguenza della opinione qui disattesa è che con essa si viene a far  prevalere una volontà tacita, o piuttosto presunta, dei soci di mantenere le disposizioni statutarie vigenti prima della riforma rispetto alla loro volontà espressa di modificarle;

P.Q.M

ordina l’iscrizione nel registro delle imprese della delibera della società S. Italia S.p.A adottata il 10 ottobre 2007 a rep. Notaio *** di ** n. 7030 rep.

Verona 07 dicembre 2007