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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24409 - pubb. 23/10/2020.

Requisiti per la sussistenza della holding familiare di fatto e irrilevanza del rapporto di coniugio qualora il rapporto d’affari sovrasti l’alibi familiare


Tribunale di Vicenza, 06 Ottobre 2020. Pres. Paola Cazzola. Est. Silvia Saltarelli.

Fallimento – Holding familiare di fatto – CdA esterno ed esautoramento degli organi interni

Fallimento – Holding di fatto – Requisiti – Irrilevanza spendita del nome – Organizzazione imprenditoriale e utilità

Fallimento – Holding familiare di fatto – Abusiva eterodirezione – Affectio familiaris – Non sussistenza


Sussiste la holding familiare di fatto allorquando ogni società, benché intestata a solo uno dei soci, agisca sulla base di decisione prese da una sorta di CDA esterno, composto dagli stessi soci, con esautoramento degli organi interni.

I requisiti della holding di fatto consistono nella eterodirezione da parte dei soggetti coinvolti, nell'esautoramento degli enti governati ab externo , non occorrendo la spendita del nome, irrilevante nel caso di holding di fatto, che il nome può anche non spendere mai; essendo integrata l'organizzazione imprenditoriale dalla stessa struttura d'impresa propria delle società eterodirette; e ravvisandosi, comunque, l'utilità della holding sdf nella distrazione a proprio favore di profitti aziendali delle società (cfr. Cass. 20 maggio 2016 n. 10507).

L’estrema vicinanza operativa di due soggetti non è giustificata dalla mera affectio familiaris nel caso in cui il rapporto di affari sovrasti, per intensità ed estensione, ogni possibile alibi familiare e sia diretto ad una cogestione di enti da parte dei soggetti medesimi finalizzata alla realizzazione di un profitto personale a scapito delle società eterodirette. (Alfonso Ippolito) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Alfonso Ippolito


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