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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5303 - pubb. 13/06/2011.

2112 c.c., crediti del lavoratore già cessato ed esclusione della solidarietà di cui all'articolo 2560 c.c.


Tribunale di Firenze, 30 Maggio 2011. Est. Anita Maria Brigida Davia.

Affitto di azienda – Crediti del lavoratore – Solidarietà tra locatrice e affittuaria – Presupposti  solidarietà ex art. 2112, secondo comma c.c. – Solidarietà ex art. 2560 c.c. – Inapplicabilità all’affitto di azienda.

Ricorso per ingiunzione di pagamento fondato sulla solidarietà ex art. 2112, secondo comma, c.c. – Mutamento di presupposto giuridico a seguito di opposizione – Inammissibilità.


La disciplina posta dal secondo comma l'art. 2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda (a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario) presuppone (al pari di quella prevista dal primo e dal terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili) la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non è riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d'azienda. La diversa causa di solidarietà prevista dall’art. 2560 c.c. non può trovare applicazione alle ipotesi di mero affitto quale nel caso di specie, atteso il chiaro tenore letterale della norma (che fa riferimento al “trasferimento d’azienda”). (Francesco Santarcangelo) (riproduzione riservata)

Il lavoratore/creditore che agisce in via monitoria deve indicare gli elementi essenziali dell'azione e cioè la "causa petendi" e il "petitum"; nella memoria di costituzione a seguito di opposizione egli può specificare l'una e l'altro e formulare ulteriori prove, costituende o costituite, a sostegno della pretesa azionata con il ricorso per ingiunzione, nonché modificare la domanda introdotta nel ricorso per ingiunzione, senza tuttavia poter formulare domande nuove. L’opposto che fa discendere il suo diritto di credito nei confronti dell’opponente non più dalla mera successione nella gestione d’azienda, bensì dalla circostanza che il debito sarebbe risultato dai libri contabili obbligatori consegnati al momento del subentro nella titolarità dell’azienda stessa muta la causa petendi del credito azionato e tale mutamento è inammissibile. (Francesco Santarcangelo) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Francesco Santarcangelo


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