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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13416 - pubb. 30/09/2015.

Effetti, sui reciproci doveri coniugali e sull'abitazione, dell'ordinanza presidenziale che, in via temporanea ed urgente, autorizza i coniugi a vivere separati nelle more del processo di separazione personale


Tribunale di Verona, 23 Settembre 2015. Est. Bartolotti.

Separazione – Provvedimenti temporanei e urgenti – Autorizzazione a vivere separati – Diritti e doveri dei coniugi – Reciproco rispetto – Valore inviolabile – Permanenza

Separazione – Provvedimenti temporanei e urgenti – Autorizzazione a vivere separati – Abitazione coniugale – Proprietà esclusiva – Non assegnazione – Dignità di coniuge – Detenzione qualificata – Azione di reintegrazione – Legittimazione


L’ordinanza presidenziale che, in via temporanea ed urgente, autorizza i coniugi a vivere separati nelle more del processo di separazione personale non fa venir meno i diritti e doveri reciproci diversi da quello di coabitazione e, pertanto, permangono intatti quelli riconducibili al generale obbligo di rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo familiare, cui va riconosciuto il valore di diritto inviolabile. (Luca Andretto) (riproduzione riservata)

L’ordinanza presidenziale che, in via temporanea ed urgente, autorizza i coniugi a vivere separati nelle more del processo di separazione personale, senza alcunché disporre in ordine all’abitazione coniugale in proprietà esclusiva di uno di essi, non priva il coniuge non proprietario di una detenzione qualificata dell’immobile, trovando la permanenza nell’abitazione coniugale fondamento nel rapporto di coniugio non ancora definitivamente sciolto e, in particolare, nel diritto al rispetto della propria dignità di coniuge derivante dal matrimonio; conseguentemente, il coniuge non proprietario è legittimato ad esperire l’azione di reintegrazione di cui all’art. 1168 c.c.. (Luca Andretto) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Stefano Dindo di Verona


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