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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16708 - pubb. 14/02/2017.

La domanda di decadenza, presentata ab origine, determina la competenza del Tribunale per i Minorenni


Tribunale di Milano, 30 Dicembre 2016. Pres., est. Cattaneo.

Controversie genitoriali – Figli nati fuori da matrimonio – Domanda di decadenza – Presentata insieme a domanda di regolamentazione della responsabilità genitoriale – Competenza – Tribunale per i Minorenni – Sussiste


Nel caso in cui il genitore invochi una pronuncia di decadenza ex art. 330 c.c. richiedendo, al contempo, misure regolative della responsabilità genitoriale (sub specie di affido esclusivo dei minori al genitore non dichiarato decaduto), si registra una pregiudizialità del giudizio decadenziale che rende le successive richieste consequenziali e dipendenti: non si assiste, cioè, a un giudizio ex art. 316 c.c. “pendente” ove viene promossa anche domanda ex art. 330 c.c. bensì, al contrario, a un procedimento di decadenza con richieste satellitari dipendenti. Ne consegue che la competenza funzionale è del tribunale per i Minorenni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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