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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18264 - pubb. 19/10/2017.

Come determinazione giurisdizione e legge applicabile in materia di responsabilità genitoriale. Sul mantenimento a carico del genitore disoccupato


Tribunale di Roma, 07 Luglio 2017. Est. Monica Velletti.

Figlio nato fuori da matrimonio – Obbligo del mantenimento a carico dei genitori – Genitore disoccupato – Esonero dall’obbligo – Esclusione

Affidamento dei minori – Giurisdizione e legge applicabile

Mantenimento dei minori – Giurisdizione e legge applicabile


La specifica natura dell’obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell’obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica. In presenza di genitore disoccupato ma dotato di capacità lavorativa, l’autorità giudiziaria può fissare un mantenimento di almeno euro 150 mensili. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Con riferimento alle domande relative all’affidamento sussiste la competenza giurisdizionale di giudice italiano, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (CE) n.2201/2003, per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un figlio, quando il minore risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda. Quanto alla legge applicabile, in virtù della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall’Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101, l’esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore (art. 17). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Quanto alla domanda relativa alla determinazione di un assegno per il mantenimento del minore da porre a carico del padre, la giurisdizione e la legge applicabile devono essere determinati applicando il regolamento dell’Unione Europea n.4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Lo strumento si applica, tra l’altro, alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia e pur non contenendo una definizione di obbligazione alimentare in tale nozione deve senza dubbio essere compreso l’assegno di mantenimento dovuto dal genitore per il figlio. Ai sensi dall’articolo 3 la competenza spetta ad una delle seguenti autorità giurisdizionale dello Stato membro: quella in cui il convenuto risieda abitualmente; quella in cui il creditore risieda abitualmente; quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo Stato delle persone qualora la domanda relativa all’obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti); quella che sia competenze secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale (per es. una domanda di affidamento) qualora la domanda relativa all’obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti). Applicando il richiamato art. 3 Reg. n.4/2009, sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in quanto luogo di residenza abituale del convenuto sia in quanto luogo di residenza abituale del creditore. Per determinare la legge applicabile all’obbligazione alimentare, l’articolo 15 del regolamento n.4/2009 rinvia al Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati Membri dell’Unione (ad eccezione di Regno Unito e Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall’Unione Europea. Per individuare i criteri di collegamento per la determinazione delle legge applicabile alle obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli, occorre richiamare l’articolo 4 del Protocollo dell’Aja 2007, che individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l’autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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