Controversie ex art. 317-bis c.c. ed ordini di protezione: si alla concentrazione processuale
Tribunale di Milano, 05 Luglio 2013. Est. Buffone.
Procedimento ex art. 317-bis c.c. pendente – Ricorso ex art. 342-bis c.c. – Dinanzi al giudice adito ex art. 317-bis c.c. – Necessità – Sussiste.
Dove sia già pendente procedimento ex art. 317-bis c.c., è in quella sede che, sussistendone le ragioni e i presupposti, la parte interessata deve rivolgere le eventuali istanze ex art. 342-bis c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)