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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9482 - pubb. 26/09/2013.

Ordinanze del giudice istruttore nel rito famiglia: non reclamabili


Tribunale di Milano, 13 Giugno 2013. Est. Buffone.

Ordinanza del giudice istruttore di modifica dei provvedimenti presidenziali pronunciati ex art. 708 c.p.c. - Reclamabilità - Esclusione.


Le ordinanze del giudice istruttore in materia di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale nell’interesse della prole e dei coniugi ai sensi dell’art. 708, 3° comma, c.p.c. non sono reclamabili. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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