Ordinanze del giudice istruttore nel rito famiglia: non reclamabili
Tribunale di Milano, 13 Giugno 2013. Est. Buffone.
Ordinanza del giudice istruttore di modifica dei provvedimenti presidenziali pronunciati ex art. 708 c.p.c. - Reclamabilità - Esclusione.
Le ordinanze del giudice istruttore in materia di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale nell’interesse della prole e dei coniugi ai sensi dell’art. 708, 3° comma, c.p.c. non sono reclamabili. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)