Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11599 - pubb. 13/11/2014

Ripetizione del compenso liquidato al curatore in caso di revoca del fallimento

Cassazione civile, sez. I, 20 Marzo 2014, n. 6553. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso - Revoca del fallimento - Acconti sul compenso al curatore - Diritto del fallito "in bonis" di ripetere le somme liquidate - Esclusione - Diritto di agire nei confronti di chi ha colpevolmente dato causa al fallimento - Sussistenza

Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Rendiconto del curatore - Fallimento - Revoca - Giudizio di rendiconto - Questione relativa al soggetto su cui deve gravare il compenso del curatore - Inammissibilità - Fondamento



In caso di revoca del fallimento, l'imprenditore tornato "in bonis" non ha diritto di ripetere dal curatore le somme liquidate per acconti sul compenso nel corso della procedura, ma solo di agire, per ottenere il rimborso di quanto detratto dall'attivo, nei confronti del soggetto sul quale tali oneri devono gravare per avere colpevolmente dato causa al fallimento. (massima ufficiale)
 
La diversità temporale e funzionale esistente tra il procedimento di approvazione del conto, che ha per oggetto specifico il controllo della gestione del patrimonio effettuata dal curatore, e quello di liquidazione del compenso al curatore, che segue al primo e presuppone che l'operato del curatore sia stato esaminato ed approvato, esclude che nel procedimento di rendiconto possa introdursi la questione relativa all'individuazione del soggetto sul quale devono gravare le spese ed il compenso spettante al curatore, e ciò anche nel caso di revoca del fallimento, laddove tali oneri gravano su chi abbia colpevolmente dato causa alla sua apertura. (massima ufficiale)


Segnalazione del Dott. Leopoldo Castiglioni


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