Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12782 - pubb. 04/06/2015

L’ambito di applicazione del privilegio di cui all’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998: le garanzie rilasciate da Sace S.p.a.

Tribunale Pistoia, 21 Maggio 2015. Est. Laura Maione.


Privilegio di cui all’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998 - Garanzia rilasciata da Sace S.p.a. - Applicazione - Eslusione



Il privilegio di cui all’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998 non si applica alle prestazioni di garanzia rilasciate da Sace S.p.a., ma esclusivamente alle ipotesi di crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi “revocati”, tenuto conto del principio della tassatività normativa dei privilegi e di una interpretazione sistematica delle norme in materia per cui il riferimento contenuto nell’art. 9, comma 5, a tale specifica tipologia di interventi di sostegno alle imprese deve essere inteso come circoscritto alle sole erogazioni dirette di denaro.

Il privilegio di cui all’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998 non si applica alle prestazioni di garanzia rilasciate da Sace S.p.a. in quanto in base a tale norma i crediti assistiti dal privilegio sono riscossi mediante iscrizione a ruolo, mentre per le ipotesi di garanzia, a seguito dell’escussione da parte del beneficiario, si determina una surrogazione del garante nei diritti del creditore surrogato ai sensi dell’art. 1203 c.c.

Deve escludersi il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998 per le garanzie rilasciate da Sace S.p.a. connesse ad un credito chirografario del beneficiario in quanto altrimenti si determinerebbe un effetto abnorme per cui, a fronte della surroga nei diritti del creditore per un credito chirografario, il garante acquisirebbe una posizione più favorevole rispetto a quella del creditore originario, in quanto il suo credito sarebbe assistito da un privilegio. (Tommaso Stanghellini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Tommaso Stanghellini


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