Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13960 - pubb. 12/01/2016

Ricavato dalla vendita dell'immobile e conflitto tra creditore ipotecario e creditori prededucibili

Tribunale Milano, 21 Maggio 2015. Est. Francesca Mammone.


Fallimento - Spese sostenute per l'amministrazione dell'immobile - IMU - Conflitto tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione - Rapporto tra gli articoli 111-bis, comma 2, e 111-ter l. Fall. - Interpretazione - Conti speciali



L'articolo 111-bis, comma 2, legge fall. deve essere letto unitamente alla disposizione contenuta nel successivo articolo 111-ter, la quale non pone solo una regola di carattere contabile fine a sé stessa, ma detta un criterio di regolamentazione dell'eventuale conflitto tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione, conflitto che va risolto facendo gravare sul ricavato dei beni oggetto di garanzia sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione evidenziate nel conto speciale, sia un'aliquota delle spese generali in quanto sostenute nell'interesse di tutti i creditori. Da ciò consegue che il creditore ipotecario avrebbe ragione di opporsi, in virtù dell'articolo 111 bis, comma 2, richiamato, a che con i proventi della locazione sia pagato, ad esempio, il compenso dovuto al perito incaricato della stima dei beni mobili, benché si tratti egualmente di debito della massa, ma detto creditore non potrà pretendere di porre esclusivamente a carico di tutti gli altri creditori il pagamento di spese specificamente inerenti l'immobile sul quale è iscritta ipoteca, tra le quali certamente rientrano quelle inerenti l'amministrazione dell'immobile e quelle dovute all'erario a titolo di IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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