Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15775 - pubb. 16/09/2016

Amministrazione straordinaria, ruolo del giudice nel vaglio della proposta di concordato e validità del trust liquidatorio

Tribunale Catania, 19 Luglio 2016. Est. Laura Renda.


Amministrazione straordinaria - Concordato - Autorizzazione dell’autorità di vigilanza - Ruolo dell’autorità giurisdizionale - Controllo di legittimità - Controllo di merito in presenza di opposizioni - Bilanciamento dell’interesse pubblico e di quello dei creditori - Comparazione fra proposta concordataria e alternativa fallimentare

Amministrazione straordinaria - Proposta di concordato - Ruolo dell’autorità giudiziaria - Valutazione di ammissibilità della proposta - Interesse pubblico - Valutazione in concreto della proposta - Necessità

Amministrazione straordinaria - Proposta di concordato - Professionista incaricato della stima dei beni - Ruolo ausiliario alla formulazione del giudizio di convenienza - Nomina - Competenza dell’autorità di vigilanza

Amministrazione straordinaria - Proposta di concordato - Autorizzazione dell’autorità di vigilanza - Mancanza del parere del Comitato di sorveglianza - Disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice ordinario

Trust liquidatorio - Validità - Accertamento in astratto - Esclusione - Verifica dello scopo perseguito della singola fattispecie - Giudizio complessivo di liceità della causa concreta del programma negoziale e di meritevolezza degli interessi al medesimo sottesi



La proposta di concordato fallimentare prevista nell’ambito del procedimento amministrativo tracciato dal d.l. 70/2011 va annoverata, stante l’espresso rinvio della disposizione richiamata all’art. 214 l.f., nell’ambito dei c.d. concordati coatti - per i quali la dottrina esclude il carattere negoziale, in ragione della natura degli interessi pubblicistici perseguiti - caratterizzati, in estrema sintesi, sotto il profilo sostanziale, dall’interferenza dell’interesse pubblico rispetto all’interesse del ceto creditorio e, sotto il profilo processuale, dalla necessaria autorizzazione alla presentazione del concordato da parte dell’Autorità amministrativa (che vigila sulla procedura) e dall’assenza di voto da parte del ceto creditorio, cui spetta effettuare una valutazione bilanciata tra il pregiudizio delle ragioni dei creditori e la prosecuzione dell’attività d’impresa, usualmente prospettata in sede di concordati coatti; ragione per cui il concordato non viene sottoposto al voto del ceto creditorio, potendo i creditori unicamente proporre opposizione avverso l’omologa richiesta al Tribunale.

L’autorità giurisdizionale è dunque tenuta in primo luogo ad effettuare un controllo di legittimità in ordine al corretto espletamento della procedura verificando, ad esempio, l’effettiva competenza dell’autorità adita, l’esistenza del parere positivo dell’Autorità di vigilanza, l’esatto adempimento dell’iter procedimentale, la pubblicazione della proposta nelle forme di legge.

In presenza di opposizioni, il tribunale deve poi effettuare valutazioni, entrando nel merito della proposta, il cui prospettato esito andrà comparato con quello delle ipotesi liquidatorie alternative.

Se dunque l’Autorità amministrativa formula la sua valutazione in ordine al bilanciamento fra l’interesse pubblico e quello dei creditori sulla base di una prospettazione astratta della situazione e sulla scorta del solo parere del commissario liquidatore (sentito il comitato di sorveglianza, se nominato), il tribunale svolge – di contro - la sua comparazione fra proposta concordataria e alternativa fallimentare sulla scorta degli interessi concreti e attuali fatti valere dai creditori tramite le loro opposizioni (così dal combinato disposto degli artt. 129 co.5 l.f., richiamato nei limiti della compatibilità dall’art. 214 l.f.), collocandosi le valutazioni in due momenti distinti della procedura e fondandosi su elementi conoscitivi di diversa ampiezza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’interesse pubblico, del quale l’autorità giudiziaria dovrà tener conto per operare la valutazione di ammissibilità della proposta concordataria per l’ipotesi in cui siano proposte opposizioni, non può essere individuato nella pura e semplice presentazione di una domanda di concordato, dovendosi escludere che il concordato esprima di per sé un valore per l’ordinamento, piuttosto ciò potendo venire in rilievo in relazione al contenuto in concreto della proposta concordataria. Ne consegue che solo una valutazione in concreto può dar conto dell’effettiva preferenza dello strumento concordatario che non può considerarsi per definizione una obbligata soluzione di uscita dall’amministrazione straordinaria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il professionista incaricato della stima dei beni svolge un ruolo ausiliario rispetto alla formulazione del giudizio di convenienza sulla proposta di concordato spettante all’autorità di vigilanza e la relativa nomina va, in coerenza, ritenuta di competenza di quest’ultima, fermo restando il sindacato di legittimità dell’autorità in sede di omologa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’autorità giudiziaria ordinaria può, trattandosi di questione che involge la regolarità di un procedimento a tutela di interessi pubblici, ma nell’ambito di un giudizio tra privati, disapplicare l’atto amministrativo ogni qual volta si accerti che l’iter di formazione dello stesso sia inficiato per carenza di uno degli elementi della fattispecie a formazione progressiva, come nell’ipotesi in cui l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza sulla proposta di concordato sia stata rilasciata senza l’acquisizione del parere, pur non vincolante, del Comitato di sorveglianza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il discrimen tra trust liquidatorio valido o invalido non può essere individuato nell'esistenza o non dell'insolvenza del disponente, al momento della sua costituzione.  Il fatto, quindi, che l'imprenditore sia già insolvente al momento dell'istituzione del trust, non può determinarne de plano l'abusività, poiché il ricorso a tale strumento - al pari delle altre soluzioni contemplate dalla legge fallimentare - sarebbe evidentemente finalizzato a evitare il fallimento, che bandirebbe il soggetto in grave stato di dissesto economico dal mercato. L'interprete, nell'analizzare il singolo negozio, al fine di poter valutare la liceità e meritevolezza della sua causa, deve, quindi, verificare se l'interesse concretamente perseguito corrisponda all'interesse tipizzato nello schema in astratto e tener conto di tutti gli interessi concreti che si vogliono obiettivamente realizzare, anche se estranei allo schema tipologico astrattamente prefigurato dalla norma.

L'analisi del trust, non può limitarsi alla mera verifica della: “validità in astratto”, dovendo piuttosto valutarsi l'impiego che le parti fanno di quello specifico trust nella singola fattispecie e accertare così se esso persegua finalità meritevoli di tutela, o se violi, invece, norme di applicazione necessaria, imperative o di ordine pubblico del nostro ordinamento - in particolare, le norme della legge fallimentare, preordinata a dettare una disciplina liquidatoria del patrimonio della società insolvente nel rispetto della par condicio creditorum - finendo per configurarsi come simulato (sham), in quanto previsto con fine elusivo della legge fallimentare, senza alcun reale vantaggio per i creditori.

Non è dunque sufficiente che lo scopo negoziale che le parti prima facie intendono perseguire - dichiarandolo nell'atto istitutivo - superi in prima battuta il vaglio di liceità, perché conforme ai principi generali dell'ordinamento. Né bisogna a priori ritenere l'istituto valido o invalido, sulla base di fattori quali lo stato d'insolvenza o meno della società disponente al momento della costituzione. Piuttosto, è necessario verificare se lo scopo effettivo perseguito dal disponente sia in contrasto con i suddetti principi.

L’indagine si dovrà spostare necessariamente da un piano dogmatico-teorico a un piano concreto, attraverso il giudizio complessivo di liceità della causa concreta del programma negoziale del trust e di meritevolezza degli interessi sottesi al medesimo, in ossequio ai principi generali che presidiano il giudizio di liceità di qualsiasi fattispecie negoziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa


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