Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17281 - pubb. 19/05/2017

Inopponibili al concordato le cessioni di crediti indeterminati o indeterminabili

Tribunale Prato, 23 Dicembre 2016. Est. Raffaella Brogi.


Concordato preventivo – Opponibilità delle cessioni di credito – Determinatezza o determinabilità del credito ceduto – Necessità



La cessione dei crediti può essere opponibile alla procedura concordataria solo ove l’atto di data certa contenga la sufficiente indicazione del credito ceduto (anche in relazione al profilo causale, che può ben essere succintamente richiamato, ma non essere del tutto assente) e del debitore ceduto, e l’atto di cessione, contenente a sua volta una precisa ed esaustiva indicazione del credito ceduto (e non un generico riferimento ad un importo) sia notificato al debitore ceduto con atto di data certa anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo.

[Nella fattispecie, la banca aveva intralciato la riscossione dei crediti da parte di una società in concordato preventivo assumendo di essere cessionaria degli stessi. Gli atti di data certa prodotti in giudizio dalla banca erano delle distinte in cui erano indicati gli importi complessivi dei crediti, senza alcuna indicazione dei debitori ceduti; mentre quest’ultima indicazione era contenuta in fogli separati, privi di data certa e con un’insufficiente indicazione del credito. Le lettere di notificazione si limitavano a indicare i soli importi dei crediti ceduti senza indicazione relativa alle causali dei crediti o degli elementi identificativi dei documenti probatori dei crediti. Il Tribunale ha pertanto dichiarato inopponibili al concordato le cessioni prodotte dalla banca, stante l’assenza di sufficienti requisiti di determinatezza e di determinabilità dei crediti ceduti.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale