Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18283 - pubb. 17/01/2017

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Cassazione civile, sez. I, 17 Maggio 1995, n. 5435. Est. Marziale.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Rendiconto del curatore - Revocato - Mancata approvazione e fissazione dell'udienza davanti al collegio - Reclamo al Tribunale - Dichiarazione di inammissibilità - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione



In tema di rendiconto del curatore del fallimento, non è ricorribile per cassazione , ex art. 111 Cost., l'ordinanza del tribunale fallimentare che abbia dichiarato inammissibile il reclamo contro il provvedimento con cui il giudice delegato - in presenza di osservazioni del nuovo curatore sul rendiconto presentato dal curatore revocato - non abbia approvato il conto ed abbia fissato l'udienza davanti al collegio, a norma dell'art. 116, ultimo comma, legge fall. e dell'art. 189 cod. proc. civ., atteso che tale provvedimento ha solo natura ordinatoria, essendo destinato a regolare lo svolgimento del processo in vista della (futura) decisione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Giuseppe BORRÈ Presidente

" Ugo VITRONE Consigliere

" Giulio GRAZIADEI "

" Giuseppe MARZIALE Rel. "

" Simonetta SOTGIU "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

DE ANGELIS SILVIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Stevenson, n. 24, rappresentato e difeso da sè medesimo unitamente all'avv. Michele Lombardi del foro di Viterbo in virtù di procura a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

FALLIMENTO IDEA S.R.L., in persona del curatore rag. Stefano Meli, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 295, presso lo studio dell'avv. Eduardo Sansone, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Piergiorgio Benigni, in virtù di procura a margine del controricorso

Resistente

avverso

avverso l'ordinanza emessa in data 17 ottobre 1992 dal Tribunale di Roma - Sezione fallimentare nella procedura n. 44965. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 febbraio 1995 dal consigliere dott. Giuseppe Marziale;

udito l'avvocato De Angelis;

udito il P.M., nella persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni Lo Cascio, il quale ha concluso per l'inammissibilità del gravame.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- che all'udienza del 28 maggio 1992 fissata per la discussione del rendiconto presentato dall'avv. Silvio De Angelis, curatore revocato del fallimento della s.r.l. Idea, venivano formulate osservazioni da parte del nuovo curatore;

- che, a seguito di ciò, il giudice delegato non approvava il conto e fissava l'udienza innanzi al collegio a norma dell'art. 116, ultimo comma, l. fall.;

- che l'avv. De Angelis proponeva reclamo chiedendo che il giudice delegato ordinasse al (nuovo) curatore "il deposito di conteggi e osservazioni specifiche";

- che detto reclamo veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Roma con ordinanza del 17 ottobre 1992, rilevando che con il provvedimento reclamato il giudice delegato non aveva assunto alcun provvedimento sul rendiconto, ma si era limitato a rimettere al collegio ogni decisione sulla fondatezza delle contestazioni solevate, in piena aderenza al dettato dell'ultimo comma del citato art. 116;

- che avverso detta ordinanza l'avv. De Angelis ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi;

- che la curatela del fallimento resiste con controricorso.

- che impugnabili con il ricorso per cassazione a norma dell'art.111, secondo comma, Cost. sono, a parte quelli resi in tema di libertà personale, tutti i provvedimenti che, ancorché non emessi nella forma di una sentenza, presentano i caratteri della decisorietà e della definitività (Cass. 1 dicembre 1987, n. 8925; 17 aprile 1982, n. 2333):

- che tali caratteri ricorrono quando il provvedimento sia idoneo ad incidere, con efficacia di giudicato, sulle situazioni giuridiche private delle parti e non sia, inoltre, suscettibile di riesame nel corso per processo;

- che dette caratteristiche non possono essere riconosciute ai provvedimenti a contenuto ordinatorio, i quali sono destinati a regolare lo svolgimento del processo, in vista della (futura) decisione e, salvo che la legge disponga altrimenti, sono revocabili e modificabili dallo stesso giudice che li ha pronunciati (Cass. 15 aprile 1986, n. 2670; 28 marzo 1987, n. 3032);

- che, nel caso di specie, il Tribunale non era stato chiamato a decidere sulla fondatezza delle contestazioni mosse al rendiconto presentato dall'avv. De Angelis ma solo sulla legittimità dell'ordinanza con la quale il giudice delegato aveva rimesso al collegio ogni decisione al riguardo, in applicazione di quanto disposto dall'art. 116, ultimo comma, l. fall. e dell'art. 189 c.p.c;

- che il provvedimento impugnato aveva pertanto natura ordinatoria ed era quindi sottratto al ricorso ex art. 111 Cost.;

- che il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in L. 167.000, oltre a L. 1.500.000 per onorari.

Roma, 3 febbraio 1995