Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18290 - pubb. 17/01/2017

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Cassazione civile, sez. I, 15 Marzo 1975, n. 1009. Est. Pajardi.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Rendiconto del curatore - Contestazioni - Formalità del procedimento ordinario - Inapplicabilità - Costituzione preventiva delle parti - Esclusione



Le contestazioni avverso il rendiconto del curatore fallimentare, che il fallito od altri interessati propongano all'udienza fissata dal giudice delegato per l'approvazione del conto, non richiedono la preventiva Costituzione della parte, nei termini previsti per il procedimento ordinario, ne sono soggette ad altre particolari formalità. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato