Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2519 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. III, 21 Ottobre 2009, n. 22361. Rel., est. Vivaldi.


Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata - Capitale sociale - Conferimenti - Quota - In genere - Espropriazione della quota nelle forme del pignoramento presso terzi - Sopravvenuto fallimento della società - Proseguibilità dell'esecuzione - Configurabilità - Dichiarazione del terzo - Legittimazione del curatore e non del liquidatore - Devoluzione della relativa questione al giudice dell'esecuzione - Sussistenza.

Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - Dichiarazione del terzo - In genere - Pignoramento di quota di società a responsabilità limitata - Fallimento della società - Dichiarazione del terzo - Legittimazione - Spettanza al curatore o al liquidatore della società - Devoluzione della relativa questione al giudice dell'esecuzione - Sussistenza.



In tema di espropriazione forzata di quote di società a responsabilità limitata, la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società non comporta l'improseguibilità della procedura esecutiva, mentre la questione relativa alla legittimazione del soggetto chiamato a rendere la dichiarazione di terzo dev'essere fatta valere avanti al giudice dell'esecuzione, con eventuale prosecuzione del giudizio per il relativo accertamento, in caso di riconosciuta invalidità della dichiarazione resa dal liquidatore della società terza pignorata,ove sia ritenuto che la predetta legittimazione spetti invece al curatore fallimentare. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 51 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12090/2008 proposto da:
MODUGNO LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA Giovanni Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAMBARDELLA DANIELA, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FERRI MAURIZIO in qualità di Curatore dell'eredità giacente del de cuius D'Agostino Osvaldo, D'AGOSTINO OSVALDO, FALLIMENTO della THE MONTI PARIOLI ENGLISH SCHOOL SRL in liquidazione;
- intimati -
sul ricorso 15789/2008 proposto da:
SOCIETÀ THE MONTI PARIOLI ENGLISH SCHOOL SRL in liquidazione, in persona del liquidatore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato DE BONIS MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MODUGNO LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAMBARDELLA DANIELA, giusta procura speciale a margine del ricorso notificato in data 20-26.4.2008;
- controricorrente al ricorrente incidentale -
e contro
FERRI MAURIZIO nella qualità di curatore dell'eredità giacente del de cuius D'Agostino Osvaldo, D'AGOSTINO OSVALDO, FALLIMENTO della THE MONTI PARIOLI ENGLISH SCHOOL SRL in liquidazione;
- intimati -
avverso la sentenza n. 8376/2007 del TRIBUNALE di ROMA del 20.4.07, depositata il 26/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Daniela Gambardella che chiede il rinvio a nuovo ruolo ed insiste per la riunione ad altro ricorso come da istanza depositata.
Nel merito chiede l'accoglimento riportandosi ai motivi del ricorso e deposita fuori udienza note;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l'Avvocato Massimo De Bonis che si riporta agli scritti, insistendo per l'inammissibilità e per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento del ricorso incidentale.
È presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che conclude previa riunione dei due ricorsi, per l'inamissibilità degli stessi ed inoltre per la condanna aggravata del Sig. Modugno Luciano al rimborso delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento presso terzi Luciano Modugno sottoponeva a pignoramento le quote pari al 50% della srl The Monti Parioli English School, di proprietà di Osvaldo D'Agostino, fino all'importo di Euro 110.000,00.
All'udienza fissata per la dichiarazione del terzo pignorato compariva il liquidatore della società - peraltro già dichiarata fallita - il quale rendeva la dichiarazione positiva, affermando che il D'Agostino risultava intestatario della quota pari al 50% del capitale sociale, e di avere annotato, sul libro soci il pignoramento, per un importo di Euro 115.000,00 in attesa dell'ordine del giudice.
Si costituiva il D'Agostino che proponeva opposizione all'esecuzione sostenendo che il Fallimento della società non era in possesso di somme di sua appartenenza e, pertanto, chiedeva che fosse dichiarato improcedibile e/o inammissibile il pignoramento. Con ordinanza del 14.5.2005, il giudice dell'esecuzione dichiarava l'improcedibilità della procedura di pignoramento presso terzi, "essendo intervenuto il fallimento del terzo pignorato e realizzandosi pertanto la condizione legale di improseguibilità riguardo a tutte le azioni individuali in essere".
Con atto di opposizione agli atti esecutivi il Modugno impugnava l'ordinanza di improcedibilità, affermando che i beni pignorati non erano di proprietà della società fallita, ma del suo socio D'Agostino, che ne aveva perduto la titolarità a seguito del fallimento, con la conseguente possibilità di vendita a terzi. Si costituiva quest'ultimo sostenendo che le quote societarie, sia pure di proprietà dei soci, costituiscono beni sociali impignorabili in caso di fallimento della società.
Con sentenza del 26.4.2007 il giudice rigettava l'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c..
Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo illustrato da memoria il Modugno.
Resiste con controricorso la società The Monti Parioli English School srl in liquidazione che ha, anche, proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo; al quale resiste con controricorso il Modugno.
Il Modugno ha, anche, presentato osservazioni scritte alle conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 379 c.p.c., comma 4.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'istanza di riunione avanzata dal ricorrente.
Non si ravvisano, in concreto, elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, l'esame congiunto di tali ricorsi (v. anche Cass. 17.6.2008 n. 16405). Il presente giudizio ha, infatti, ad oggetto la proprietà e la conseguente espropriabilità delle quote, pari al 50% della srl The Monti Parioli English School, di proprietà di D'Agostino Osvaldo, sulla base di un pignoramento presso terzi azionato da Modugno Luciano, nonché la legittimazione del liquidatore di tale società, dichiarata fallita, a rendere la dichiarazione di terzo. Il giudizio del quale si chiede la riunione ha, invece, ad oggetto la sorte di una somma di denaro versata dal De Agostino nelle casse del fallimento della srl The Monti Parioli English School. La sostanziale identità di alcune delle parti, a fronte della diversità delle sentenze impugnate e delle questioni trattate nei due giudizi, non consente di ritenere sussistenti elementi di connessione, tali da giustificare la trattazione congiunta, in questa sede.
Sempre in via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi, principale ed incidentale condizionato, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
Ricorso principale.
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità - ai sensi dell'art. 372 c.p.c. - del deposito dei documenti indicati nel ricorso principale per cassazione, non prodotti nei precedenti gradi del processo, non essendo relativi all'ammissibilità del ricorso e non riguardando la nullità della sentenza impugnata (v. per tutte S.U. 23.12.2005 n. 28505).
Il ricorso principale contiene un motivo.
Il motivo rispetta i requisiti richiesti dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie, trattandosi di sentenza, pubblicata dopo il 2 marzo 2006.
La cassazione è chiesta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione degli artt. 2462, 2468, 2469, 2470 e 2471 c.c., in combinato disposto (D.Lgs. 17 gennaio 2003, art. 3) - artt. 2472, 2479 e 2480 c.c., prima, della riforma, L. Fall., art. 51. Il quesito posto alla Corte è esposto alla pag. 8 del ricorso principale.
Il motivo rispetta i requisiti richiesti dall'art. 366 bis c.p.c.. Lo stesso è fondato.
Deve, in primo luogo, ribadirsi che correttamente è stata proposta l'opposizione agli atti esecutivi - diversamente da quel che ritiene il ricorrente incidentale condizionato -avverso il provvedimento che dichiarava l'improcedibilità della procedura di pignoramento pressi terzi.
Nell'espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche - ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità, come nella specie, per l'intervenuta declaratoria di fallimento - ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo.
Ne consegue la sua impugnabilità con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c., che, invece, rappresenta lo strumento impugnatorio per la dichiarazione di estinzione tipica (v. anche Cass. 23.12.2008 n. 30201).
La disciplina dell'esecuzione forzata, infatti, pur dopo la riforma che ne è stata attuata con la L. 14 maggio 2005, n. 80, L. 23 febbraio 2006, n. 51, e L. 24 febbraio 2006, n. 52, contempla, come rimedi contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, da un lato l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c., comma 2), dall'altro il reclamo, questo con riguardo ai provvedimenti che risolvono, in senso affermativo o negativo, le questioni di estinzione (art. 630 c.p.c., comma 3).
L'opposizione agli atti esecutivi è decisa con sentenza non impugnabile (art. 618 c.p.c., comma 2).
Il reclamo è deciso con sentenza, anch'essa non impugnabile, e perciò soggetta ad appello (art. 630 c.p.c., comma 3 e art. 130 disp. att. c.p.c.).
E sotto quest'ultimo profilo è anche destituito di fondamento l'ulteriore rilievo circa la impugnabilità, non con ricorso ordinario per Cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, ma con il ricorso ex art. 111 Cost., comma 7, della sentenza emessa in materia di opposizione agli atti esecutivi.
La norma costituzionale richiamata non richiede, infatti, forme o termini specifici per la proposizione del ricorso per cassazione in essa prevista, limitandosi solo a circoscrivere la praticabilità del mezzo d'impugnazione all'ipotesi della violazione di legge, in essa ricompreso anche il caso dell'inosservanza del giudice all'obbligo della motivazione su questioni di fatto, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa.
Ciò che si verifica nelle ipotesi di radicale carenza di motivazione, o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè.
È, quindi, irrilevante che il ricorrente abbia fatto espresso riferimento, nell'intestazione o nell'esposizione del ricorso, alla norma dell'art. 360 c.p.c., n. 3, piuttosto che a quella costituzionale, non essendo una tale precisazione richiesta ai fini della proponibilità del ricorso per cassazione (v. anche Cass. 3.11.2008 n. 26426).
Con riferimento, ora, alla espropriabilità della quota di srl - pur in pendenza di fallimento - deve rilevarsi quanto segue. Questa Corte ha, più volte, affermato che la quota di partecipazione in una s.r.l. esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale equiparato al bene mobile non iscritto in pubblico registro, ai sensi dell'art. 812 c.c.. Alla stessa, pertanto, possono applicarsi - ai sensi dell'art. 813 c.c., ultima parte - le disposizioni relative ai beni mobili e, specificamente, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene.
La quota, quindi, se non può considerarsi come un bene materiale al pari dell'azione, tuttavia ha un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta; ed è trattata dalla legge come oggetto unitario di diritti, oltre che di obblighi (v. Cass. 23.1.1997 n. 697; Cass. 26.5.2000 n. 6957; v. anche Cass. 13.9.2007 n. 19161).
Conferma dell'equiparazione della quota al bene mobile non registrato si ricava anche dall'art. 2482 c.c., comma 2 e art. 2483 c.c., dai quali risulta che la quota di s.r.l. è oggetto del diritto di proprietà e può essere acquistata, con trasferimento dello stesso diritto da un soggetto all'altro (così Cass. 12.12.1986 n. 7409 e le ulteriori richiamate).
Ne deriva che la quota di partecipazione, come tale, è soggetta a trasferimenti, pignoramenti e sequestri nei confronti del socio che ne è il titolare, e non certo della società che, con riferimento a tali eventi, è terza.
Al che consegue la piena pignorabilità della quota del socio di s.r.l. - debitore, da parte del creditore di quest'ultimo, con la conseguente, erronea declaratoria, nel caso in esame, di improseguibilità dell'azione esecutiva individuale. Nè a diversa soluzione può giungersi per effetto della pendenza del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 51.
Il principio enunciato nella sentenza impugnata, infatti, secondo il quale "...stante il divieto di cui alla L. Fall., art. 51, il giudice dell'esecuzione non ha il potere di disporre la vendita di un bene appartenente a soggetto fallito, che semmai va disposta in ambito fallimentare" si basa sull'erroneo presupposto dell'appartenenza della quota in esame alla società fallita, con la conseguente impossibilità di disporne la vendita in sede di esecuzione individuale.
Ma la norma della L. Fall., art. 51, che sancisce - a seguito dell'intervenuta declaratoria di fallimento - il divieto di promuovere o proseguire azioni individuali o cautelari nei confronti del debitore fallito è, nella specie, falsamente applicata (v. anche Cass. 27.6.2007 n. 14832; Cass. 5.3.2007 n. 5076).
La società fallita (The Monti Parioli English School srl in liquidazione), infatti, non è la debitrice esecutata, ma soltanto la terza pignorata e, nei suoi confronti, il riferimento alla L. Fall., art. 51, è fuor di luogo.
Il ricorso principale, pertanto, merita di essere accolto. Ricorso incidentale condizionato.
Il ricorso incidentale condizionato va esaminato, essendo attuale l'interesse del ricorrente incidentale condizionato, a seguito della declaratoria di fondatezza di quello principale (v. anche S.U. 6.3.2009 n. 5456; Cass. ord. 10.6.2008 n. 15362, con riferimento all'attualità dell'interesse).
Esso contiene un motivo.
Il motivo rispetta i requisiti richiesti dall'art. 366 bis c.p.c.. La cassazione è chiesta per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 543, 547, 548 e 639 c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost..
Il quesito posto alla Corte è esposto alla pag. 15 del ricorso incidentale condizionato.
Si contesta la legittimazione del liquidatore della società che ha reso la dichiarazione di terzo; e ciò perché nell'ipotesi - ricorrente nella specie - in cui la società terza pignorata sia stata dichiarata fallita, l'unico legittimato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., è il curatore. Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile. Il ricorrente incidentale condizionato, sotto, quest'ultimo profilo, è carente di interesse alla sua proposizione davanti alla Corte di legittimità.
Una volta, infatti, accolta l'opposizione agli atti esecutivi - per non essere la procedura espropriativa presso terzi improseguibile - sarà davanti al giudice dell'esecuzione, davanti al quale sarà riassunta la procedura, che la parte interessata dovrà far valere, se legittimata e nelle forme consentite, il supposto difetto di legittimazione del liquidatore a rendere la dichiarazione di terzo, per essere legittimato soltanto il curatore del fallimento della società.
In sostanza ciò che si vuole dire è che il presente giudizio ha ad oggetto la declaratoria di legittimità e procedibilità dell'azione esecutiva individuale, con la pignorabilità - attraverso il procedimento di espropriazione presso terzi, ai sensi dell'art. 543 c.p.c., e segg. - delle quote di proprietà del debitore D'Agostino.
La questione relativa, quindi, alla legittimazione a rendere la dichiarazione di terzo, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., dovrà essere proposta ed affrontata in quella sede, una volta ripreso il processo esecutivo, con eventuale prosecuzione del giudizio per il relativo accertamento, in ipotesi di riconosciuta invalidità della dichiarazione resa dal liquidatore della società terza pignorata. Allo stato, infatti, la declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione intrapresa, ancor prima di esaminare l'eventuale regolarità della dichiarazione, come resa, ha determinato il mancato inizio di tale fase successiva.
La Corte, a seguito dell'accoglimento del ricorso principale, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ritiene di pronunciarsi nel merito della controversia - ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte.
- accogliendo, per le ragioni indicate, l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal Modugno e dichiarando inammissibile il ricorso incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico solidale della società The Monti Parioli English School srl in liquidazione e del Curatore dell'eredità giacente di Osvaldo D'Agostino.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata e, pronunciandosi nel merito, accoglie l'opposizione agli atti esecutivi.
Condanna in solido la società The Monti Parioli English School srl in liquidazione ed il Curatore dell'eredità giacente di D'Agostino Osvaldo al pagamento delle spese che liquida, per il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, in complessivi Euro 1.700,00; e, per il giudizio di cassazione, in complessivi Euro 5.20 0,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari; il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 settembre 2009. Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2009