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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26467 - pubb. 03/01/2022.

Ordine di liberazione in via anticipata dell'immobile pignorato se la carente manutenzione del bene è imputabile alla parte esecutata


Tribunale di Verona, 13 Dicembre 2021. Est. Burti.

Espropriazione immobiliare - Custodia - Ordine di liberazione


Nel caso in cui l’immobile pignorato costituisce il luogo di residenza effettiva della parte esecutata, il Giudice dell’Esecuzione deve pronunciare l’ordine di liberazione in via anticipata se la carente manutenzione del bene è imputabile alla parte esecutata ed incide in misura significativa sul valore venale dell’immobile così da pregiudicare la possibilità che l’aggiudicazione possa avvenire ad un prezzo prossimo a quello di stima; in questo caso, infatti, la tutela del diritto d’abitazione della parte esecutata finisce per comprimere in misura eccessiva il diritto del creditore ad una tutela esecutiva veloce ed effettiva, ponendo un ostacolo alla vendita coattiva ulteriore rispetto a quello costituito dalle inadeguate condizioni di manutenzione dell’immobile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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